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Legge 18/12/1973 n. 836articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio. L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell' articolo 19 della presente legge. Ai fini della attribuzione dell'indennità di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma dello articolo 1 della presente legge. Art.22. Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rim borsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20 , dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie. Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorchè appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata. Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità. Art.23. Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale.il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all' articolo 24 della presente legge. Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio. Art.24. Quando il dipendente passa, per disposizione della amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennità di lire 1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. Art.25. Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione. Titolo iii disposizioni finali Art.26. Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali. Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato ovvero al cui mantenimento lo stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello stato di qualifica o categoria parificabili. I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento.qualora essi svolgano, invece, missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo. Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello stato con qualifica di dirigente generale. Art.27. Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui allo articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n.565 , restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità di cui all' articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n.489 , per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia. Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell' articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.320 , non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale. Art.28. Per le missioni all'interno compiute, per conto dello stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale. Art.29. A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purchè questa sia diversa dalla località di residenza. Art.30. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle leggi 11 febbraio 1970, n.29 e 11 febbraio 1970, n.34 , e successive modificazioni. Art.31. Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e degli altri corpi di polizia non si applica l'esenzione prevista dall' articolo 84, lettera e) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del presidente della repubblica 29 gennaio 1958, n.645 Art.32. Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n.721 , 15 aprile 1961, n.291 , e 26 giugno 1965, n.771 . la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Art.33. Per l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di appro- vazione. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a roma, addì 18 dicembre 1973 Leone Rumor - La Malfa Visto: il guardasigilli: Zagari Annesso A Tabella a magistrati - carriere direttive - ufficiali professori 1) primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; presidente del consiglio di stato e della corte dei conti; avvocato generale dello stato; presidenti di sezione della corte di cassazione, del consiglio di stato e della corte dei conti; procuratore generale della corte dei conti; procuratore generale militare; vice avvocati generali dello stato; prefetti di i classe; generali di corpo d'armata; professori universitari alla v classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti... L.18.000 2) consiglieri di corte di cassazione, del consiglio di stato e della corte dei conti; vice procuratori generali della corte dei conti; sostituti procuratori generali militari; consigliere relatore del tribunale supremo militare; sostituti avvocati generali dello stato; dirigenti generali; generali di divisione; professori universitari alla iv classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti...L.15.000 3) consiglieri di corte d'appello; primi referendari e referendari del consiglio di stato e della corte dei conti; procuratori e vice procuratori militari; giudici; vice avvocati e sostituti avvocati dello stato; procuratori capi dello stato; direttori aggiunti di divisione; colonnelli; professori universitari alla ii classe di stipendio; professori universitari aggregati alla IV e V classe di stipendio; professori di ruolo a alla v classe di stipendio; presidi di prima categoria; presidi di seconda categoria alla ii classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori...L.12.600 4) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di I e II classe; procuratori dello stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla ii classe di stipendio; capitani; professori universitari alla i classe di stipendio; professori universitari aggregati alla i classe di stipendio; assistenti universitari alla ii classe di stipendio; professori di ruolo a alla II classe di stipendio; professori di ruolo b alla III classe di stipendio; presidi di seconda categoria alla i classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori...L.10.800 5) aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di iii classe; sostituti procuratori dello stato; uditori; uditori giudiziari militari; procuratori aggiunti dello stato; consiglieri delle amministrazioni centrali alla i classe di stipendio; sottotenenti; assistenti universitari alla i classe di stipendio; professori di ruolo a alla i classe di stipendio; professori di ruolo b alla i classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori...L.9.600 Annesso B Tabella B Carriere di concetto - Professori di ruolo C - Insegnanti tecnico-pratici - Inse gnanti elementari 1) segretari capi e qualifiche corrispondenti...L.12.600 2) segretari principali; professori di ruolo c, insegnanti tecnico- pratici ed insegnanti elementari alla iv classe di stipendio; qualifiche corrispondenti... L.10.800 3) segretari; professori di ruolo c, insegnanti tecnico-pratici ed insegnanti elementari alla I, II e III classe di stipendio; qualifiche corrispondenti... L.8.400 Annesso C Tabella c carriere esecutive |
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